Gilde e Mestieri a Lot

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Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2011 ©Giardino delle Fate

❖ STATUTO DI LOT ❖
~• Principi Fondamentali •~

1. La Sovranità è per diritto eterno nei Nobili del Granducato di Lot. Ad essi, secondo la rispettiva gerarchia, compete emanare gli editti, disporre in qualunque ambito di attribuzione e concedere privilegi.

2. Il popolo di Lot, salvo i Nobili ed i soggetti titolari di privilegio, è soggetto all’osservanza incondizionata degli Editti. In caso di materie non disciplinate dagli Editti, la regola della fattispecie concreta è rimessa al responso dei Nobili.

3. Gli Editti del Granducato e i responsi dei Nobili si conformano al principio fondamentale della preservazione e della maggior gloria del medesimo Granducato. Compatibilmente con la salvaguardia di tale principio fondamentale, gli stessi Editti e responsi assicurano l’ordinata convivenza, promuovono lo sviluppo individuale e consentono la partecipazione alla vita civile e militare.

4. È bandita dal Granducato qualunque forma di manifestazione del pensiero in materia politica e religiosa, salvo il culto della Dea Themis. È fatto altresì divieto assoluto delle manifestazioni del pensiero in materia sessuale. La violazione di tali doveri è sanzionata con l’esilio perpetuo.

5. Il Granducato riconosce il diritto al nome. È tuttavia vietato assumere nomi il cui significato possa, a qualsiasi titolo, risultare contrario al decoro del Granducato. La violazione di tal precetto è punita con l’esilio perpetuo.

6. Nessun cittadino può vedersi inflitta una pena o una condanna senza processo. Si fa eccezione per l’ipotesi di flagranza. In caso di flagranza la sanzione è comminata dagli appartenenti al Corpo delle Guardie, previo parere del Giudice o, in mancanza, del Governatore.

7. La descrizione con eccessivi particolari cruenti e di dubbio gusto delle azioni d’arme è da intendersi Reato nelle terre del Granducato. In alcun modo sono tollerate le violenze su minori o riti che contemplino sacrifici di vite d’appartenenti a qualsiasi razza.

~• Ordinamento del Granducato •~

L’amministrazione del Granducato è curata da uno o più Governatori, nominati e revocabili dai Nobili. Spetta altresì al Governatore sovrintendere alle funzioni di ordine pubblico, disponendo del Corpo delle Guardie. Il Governatore, per ciò che concerne lo svolgimento delle sue funzioni, è titolare del privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli lo svolgimento delle funzioni di Governatore ovvero ne leda, in qualsivoglia maniera, la reputazione è punito con l’esilio perpetuo. È punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Governatore denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento.

La giustizia è amministrata dal Giudice del Granducato. Il Giudice, nominato e revocabile dai Nobili, ha giurisdizione in materia penale e civile. Il Giudice, relativamente alle sue attribuzioni, è titolare del privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili. Chiunque ostacoli l’amministrazione della giustizia ovvero vulneri, in qualsivoglia maniera, il nome e la reputazione del Giudice è punito con l’esilio perpetuo. È punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del Giudice denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento. Le sentenze sono pronunziate nel nome dei Nobili, assicurato il contraddittorio; esse sono irrevocabili e la loro esecuzione è assicurata dal Governatore.

È istituito un Consiglio del Granducato, composto dai Governatori, dal Giudice e dai rappresentanti delle Gilde. Al Consiglio competono funzioni consultive. In particolare, il Consiglio, nelle materie non riservate all’esclusiva competenza dei Nobili, può formulare proposte a questi ultimi, anche facendosi portatore di istanze provenienti dalla cittadinanza. Il Consiglio, su specifica delega da parte dei Nobili, può essere chiamato a risolvere questioni aventi rilevanza generale.

~• Editti del Granducato •~

Non è dato frequentare il Granducato con più identità. Chi contravvenga alla detta regola sarà esiliato per un periodo di dieci giorni per ciascuna delle identità illecitamente utilizzate. In caso di recidiva, l’esilio sarà perpetuo.

Il salvacondotto che consente l’ingresso e la circolazione nel Granducato non può essere reso noto a terzi. Nell’ipotesi in cui tale salvacondotto fosse spontaneamente divulgato dal titolare, questi sarà ritenuto diretto responsabile di qualunque violazione risultasse ascrivibile al personaggio. La pena per la illecita divulgazione a terzi è stabilita nell’esilio per giorni dieci. Chi venga a conoscenza del salvacondotto di terzi è tenuto ad informare senza indugio le Autorità. In mancanza, sarà condannato alla pena dell’esilio, il quale nei casi più gravi potrà anche essere perpetuo.

In qualunque loco del Granducato è proibito il turpiloquio. Il contravvenire al detto precetto comporta la pena dell’esilio da uno a trenta giorni. Nei casi più gravi, si fa luogo ad espulsione immediata, con privazione della cittadinanza, ove acquisita.

Arrecare offesa all’identità di uno o più frequentatori comporta la pena dell’esilio da uno a dieci giorni. La pena è elevata fino a giorni trenta allorché l’offesa concerna una delle cariche istituzionali del Granducato. Nei casi più gravi o di recidiva, è autorizzata l’espulsione immediata, con privazione della cittadinanza, ove acquisita.

L’ottenere dolosamente qualunque forma di beneficio mediante artifizi o raggiri comporta la confisca del vantaggio illecitamente acquisito e l’esilio da cinque a dieci giorni. In caso di recidiva, l’esilio sarà perpetuo.

È altresì vietata qualunque forma di raggiro o di inganno, comunque perpetrata. La pena resta stabilita nell’esilio da giorni cinque a trenta.

Non è dato interrompere o disturbare lo svolgimento delle funzioni pubbliche o religiose. Il violare l’invito a consentire il libero dispiegarsi di taluna delle medesime funzioni comporta l’esilio per un giorno, salva l’eventuale pena per la concorrente violazione di altri Editti.

Resta proibita l’istigazione a delinquere e, parimenti, lo fare apologia di reato. La pena prevista è l’esilio perpetuo.

L’abuso dei luoghi di conversazione è punito con la pena dell’esilio per un minimo di giorni uno ed un massimo di giorni cinque; in caso di recidiva, si applica l’esilio perpetuo. È altresì punito con la pena dell’esilio di un giorno chiunque sia sorpreso ad urlare insistentemente nei luoghi di conversazione.

Allorché abbia ad accertarsi che una denunzia è stata mossa non già per fini di giustizia, sibbene per ritorsione o per motivi personali, e risulti che la denunzia medesima è infondata, il denunziante è punito con la pena dell’esilio fino a giorni 30.

I cittadini hanno l’obbligo di cooperare con gli appartenenti al Corpo delle Guardie Ducali. Chiunque si sottragga al detto obbligo ovvero, interrogato dalle Guardie Ducali, risulti reticente o autore di mendacio sarà per ciò stesso processato e punito con la pena dell’esilio fino ad un massimo di giorni 30. Le dichiarazioni rese dagli appartenenti al Corpo delle Guardie nell’esercizio delle loro funzioni sono assistite da fede privilegiata. È tuttavia ammessa la prova contraria.

L’esercizio delle funzioni istituzionali da parte dei rispettivi titolari ha luogo con imparzialità, in vista del superiore interesse del Granducato. Chiunque distragga le funzioni istituzionali dal loro fine tipico, ovvero ne abusi, sarà ritenuto reo del delitto di abuso di potere. La pena sarà stabilita dal Giudice, in esito al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e tenuto conto di ogni circostanza rilevante.

Il Granducato riconosce e tutela il diritto alla riservatezza. Il contenuto della corrispondenza privata non è divulgabile in alcun modo e ne è vietata la diffusione mediante la riproduzione nei luoghi di conversazione, oppure mediante l’apposizione sulla bacheca del Granducato. A fini di giustizia, la comunicazione ai competenti Organi del Granducato ha luogo mediante manda copia privata. La violazione dell’anzidetto precetto è sanzionata con l’esilio da giorni 5 a giorni 15.

La cittadinanza, oltre che a seguito di condanna, è revocata anche in caso di assenza dal Granducato per oltre due mesi continuativi.

✦ GILDE E MESTIERI ✦
✫✫★ Masseria ★✫✫
✫✫★ Detentori dell’Arcana Saggezza ★✫✫
✫✫★ Confraternita dei Druidi ★✫✫
✫✫★ Ordine degli Alchimisti ★✫✫
✫✫★ Consiglio Delle Razze ★✫✫
✫✫★ Sacro Ordine del Leone ★✫✫
✫✫★ Vestali del Tempio di Themis ★✫✫
✫✫★ La Gilda dei Cerusici ★✫✫
✫✫★ Gli Inquisitori ★✫✫
✫✫★ Congrega delle Streghe ★✫✫
✫✫★ Armata Ducale ★✫✫
✫✫★ Paladini dell’Antico Codice ★✫✫
✫✫★ Custodi dell’Ade ★✫✫
✫✫★ Setta degli Oscuri Stregoni ★✫✫
✫✫★ Bardi di Lot ★✫✫
✫✫★ Sensali di Lot ★✫✫
✫✫★ Necromanti ★✫✫
✫✫★ Chierici ★✫✫
✫✫★ Cavalieri Erranti ★✫✫
✫✫★ Congrega degli Artisti Illuminati ★✫✫
✫✫★ Compagnia dei Musicanti ★✫✫
✫✫★ Officina Erboristica ★✫✫
✫✫★ Arpie ★✫✫
✫✫★ Scorpioni di Lot ★✫✫
✫✫★ Masnada dei Mercenari ★✫✫
✫✫★ Cavalieri dell’Ordine Sconsacrato ★✫✫
✫✫★ Ordini dei Maghi ★✫✫
✫✫★ Corte dei Miracoli ★✫✫
✫✫★ Governatori di Lot ★✫✫
✫✫★ I Nobili di Lot ★✫✫
✫✫★ Corte di Giutizia ★✫✫
✫✫★ Corpo delle Guardie Ducali ★✫✫
✫✫★ Corpo dei Dragoni ★✫✫
✫✫★ Corpo delle Guide ★✫✫
✫✫★ Accademia delle Razze ★✫✫
✫✫★ Compagnia dell’Anello del Fato ★✫✫
✫✫★ Dipendenti di Corte ★✫✫
✫✫★ Ordine dei Mecenati ★✫✫
✫✫★ Ordine dell’Unicorno ★✫✫
✫✫★ Cavalieri della Dea Themis ★✫✫
✫✫★ I Signori dei Draghi ★✫✫
✫✫★ La Corte del Giglio ★✫✫
✫✫★ La Corte dei Grifoni ★✫✫
✫✫★ L’Ordine delle Rosaspinae ★✫✫

Data la lunghezza dell’articolo, il post è stato diviso in più pagine:

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